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3  - I RIMEDI 
3.01 - l'INPS, (sùbito imitato dagli altri Enti), fingendo di ignorare quanto da lui stesso sostenuto e cioè che il problema è nato a ridosso degli anni 1969/1971 (p. 2.09  <) pervenne all'autonoma rideterminazione del  trattamento integrativo solo per i propri dipendenti con delibera 593/96  e ne fissò gli effetti a decorrere dal 1.1.95, adducendo a pretesto l'intervenuta assoggettabilità a contribuzione dell'IIS (ex art.15 L. 23.12.95 n. 724, il quale parla anche di "assegno per il costo della vita") che, fino allora, ne sarebbe stata esclusa, (cfr. invece p 1.03).

3.02  - Di conseguenza il rimedio non coinvolse tutti i dipendenti di tutti gli Enti, come disponeva   la legge 70/75, ma ne rimasero esclusi sia i dipendenti degli Enti disciolti transitati ad altri Enti in virtù della riforma sanitaria optanti per il trattamento di previdenza degli Enti di provenienza, sia   tutti i pensionati collocati a riposo prima della suddetta data. Proprio i più vecchi e che, considerato l’arco di tempo in cui si è concretizzato lo "scostamento", ne subiscono i danni maggiori.

3.03  - Con un provvedimento di carattere amministrativo (sia pur autorizzato dall'art.5, comma1. Lett. G della L. 88/89, altra deroga alla L. 70/75 relativa ad un fondo all'epoca in esaurimento da 14 anni! oltre quella già vista al p. 2.02) si diede dunque corso, in modo selettivo e non del tutto irreprensibile,  a quel  riordinamento del trattamento pensionistico del personale degli enti contemplati che l'art. 14 della L. 70/75 stabilisce debba avvenire  con criteri unitari.  .  

 
3.04  - Dopo alterni e contraddittori tentativi, l'anomalia venne solo in parte sanata dall' art.64 della L. 144/99   con il quale,  in vista della sostituzione con quelli "complementari", oltre che sancire con decorrenza 1.10.99 la  definitiva soppressione dei Fondi integrativi (dei quali, si ricorda,  era  già stato stabilito blocco dalla Legge 70/75 più tardi abolito per consentire la postuma ammissione anche di coloro che già ne erano esclusi - p.2.02), si provvide a dare rango di legge alla discutibile (in quanto non in sintonia con lettera e spirito della L.70/75) delibera INPS antecedente di TRE ANNI! 
 
3.05  - Infatti, salvo l'aver esteso il rimedio, ma con effetto differito, anche ad una minima parte dei dipendenti "transitati" (comma 7) e l'istituzione di un contributo di solidarietà da applicarsi sulle prestazioni integrative dell'AGO erogate o maturate presso i fondi (c. 5), il provvedimento  in questione ha  fatto proprio il contenuto di quella delibera INPS (ivi compreso un generoso minimo garantito dal comma 6!) riproponendo perciò anche l'ingiustificata limitazione temporale del 1.1.95 e  lasciando  immutate le posizioni più sfavorevoli: quelle già segnalate nel 1985 riguardanti i pensionati che   da anni non percepiscono (molti, di qualifiche inferiori, non hanno mai percepito!) alcuna prestazione integrativa nonostante il trentennale  duplice versamento contributivo 
 
3.06  - L'elemento discriminante sembrerebbe il fatto che, come sostenuto nella relazione governativa al Parlamento dell'art.21 del ddl S 3593  che sarebbe diventato l'art.64 sopracitato, "l'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, stabilendo l'imponibilità e la pensionabilità dell'indennità integrativa speciale, aveva compromesso, per una determinata platea di soggetti, l'effettiva funzione integrativa dei fondi" 
 
3.07  - Ciò non è del tutto esatto! nel settore l'imponibilità e la pensionabilità  delle indennità legate al caro  vita , " ivi compreso l'assegno per il costo della vita spettante…" (esplicitamente citato nello stesso articolo) è stata applicata in periodi  preesistenti a detta legge, come fa testo l'allegato    estratto del regolamento del Fondo Integrativo ex INAM (paradigmatico di tutti gli altri) dal quale  risulta chiaramente che anche l’elemento retributivo chiamato  “indennità di carovita corrisposto ai dipendenti  fu sottoposto oltre che alla contribuzione AGO anche a quella del  Fondo integrativo.   

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