3.02 - Di conseguenza il rimedio non coinvolse tutti i dipendenti di tutti gli Enti, come disponeva la legge 70/75, ma ne rimasero esclusi sia i dipendenti degli Enti disciolti transitati ad altri Enti in virtù della riforma sanitaria optanti per il trattamento di previdenza degli Enti di provenienza, sia tutti i pensionati collocati a riposo prima della suddetta data. Proprio i più vecchi e che, considerato l’arco di tempo in cui si è concretizzato lo "scostamento", ne subiscono i danni maggiori.
3.03 - Con un provvedimento di carattere amministrativo (sia pur autorizzato dall'art.5, comma1. Lett. G della L. 88/89, altra deroga alla L. 70/75 relativa ad un fondo all'epoca in esaurimento da 14 anni! oltre quella già vista al p. 2.02) si diede dunque corso, in modo selettivo e non del tutto irreprensibile, a quel riordinamento del trattamento pensionistico del personale degli enti contemplati che l'art. 14 della L. 70/75 stabilisce debba avvenire con criteri unitari. .
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