Disposizioni sul trattamento degli enti pubblici e del
rapporto di lavoro del personale dipendente
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Art.
14 - Trattamenti integrativi e sostitutivi di previdenza.
Finché
non sarà provveduto con apposito provvedimento di legge al riordinamento con
criteri unitari del trattamento pensionistico del personale degli enti
contemplati nella presente legge, il trattamento stesso è disciplinato dalla
legge sull'assicurazione obbligatoria o dalle speciali disposizioni di legge che
prevedono trattamenti pensionistici sostitutivi o che comportano la esclusione o
l'esonero dall'assicurazione stessa.
I
fondi integrativi di previdenza previsti dai regolamenti di taluni enti sono
conservati limitatamente al personale in servizio o già cessato dal servizio
alla data di entrata in vigore della presente legge.
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Art. 26 Disciplina del trattamento economico
(2° comma) Il trattamento
economico è determinato nei limiti di cui al precedente art. 20 (regolante
la catalogazione, l'organico, e il trattamento dei dirigenti. Ndr) e deve ispirarsi a norme di chiarezza in modo che ai dipendenti degli
enti sia assicurata parità di trattamento economico e parità di qualifica
indipendentemente dall' amministrazione di appartenenza ed in modo da essere
finalizzato al perseguimento di una progressiva perequazione delle condizioni
giuridiche ed economiche di tutti i dipendenti pubblici.
(3°comma) Al personale contemplato dalla presente legge non possono essere attribuiti trattamenti economici accessori ovvero trattamenti integrativi relativi ai singoli enti o categorie di enti all'infuori delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale nella misura e con le forme vigenti per il personale dello stato.
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