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Legge n. 70 del 20.03. 75  

 

  Disposizioni sul trattamento degli enti pubblici e del

  rapporto di lavoro del personale dipendente     

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 Art. 14 - Trattamenti integrativi e sostitutivi di previdenza.

Finché non sarà provveduto con apposito provvedimento di legge al riordinamento con criteri unitari del trattamento pensionistico del personale degli enti contemplati nella presente legge, il trattamento stesso è disciplinato dalla legge sull'assicurazione obbligatoria o dalle speciali disposizioni di legge che prevedono trattamenti pensionistici sostitutivi o che comportano la esclusione o l'esonero dall'assicurazione stessa.

I fondi integrativi di previdenza previsti dai regolamenti di taluni enti sono conservati limitatamente al personale in servizio o già cessato dal servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

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        Art. 26 Disciplina del trattamento economico

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(2° comma) Il trattamento economico è determinato nei limiti di cui al precedente art. 20 (regolante la catalogazione, l'organico, e il trattamento dei dirigenti. Ndr) e deve ispirarsi a norme di chiarezza in modo che ai dipendenti degli enti sia assicurata parità di trattamento economico e parità di qualifica indipendentemente dall' amministrazione di appartenenza ed in modo da essere finalizzato al perseguimento di una progressiva perequazione delle condizioni giuridiche ed economiche di tutti i dipendenti pubblici.

(3°comma) Al personale contemplato dalla presente legge non possono essere attribuiti trattamenti economici accessori ovvero trattamenti integrativi relativi ai singoli enti o categorie di enti all'infuori delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale nella misura e con le forme vigenti per il personale dello stato.

 

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